STATUTO

STATUTO della "FONDAZIONE DOTTOR LEOPOLDO UCCELLINI CAVALIERE DI GRAN CROCE" siglabile anche solo come "FONDAZIONE LEOPOLDO UCCELLINI"

Articolo 1
Costituzione

È stata costituita, per volontà dei coniugi Uccellini Cavaliere di Gran Croce Dottor Leopoldo ed Amurri Graziella (d'ora innanzi, i "Fondatori"), con atto a rogito Notaio dott. Marcello Pane del 19 ottobre 2006 (rep. 59834; racc. 12929) una Fondazione con denominazione "FONDAZIONE ONLUS UCCELLINI AMURRI", successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione a rogito Notaio dott. Marcello Pane del 18 maggio 2016 (rep. 69708; racc. 17356) e con delibera del Consiglio di Amministrazione a rogito del Notaio Massimo Baldassari in data 30 ottobre 2020 (rep.31220; racc.12005) in "FONDAZIONE DOTTOR LEO POL DO UCCEL LI NI CAVALIERE DI GRAN CROCE" siglabile anche so lo come "FON DA ZIONE LEOPOL DO UCCELLINI" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora innanzi, "RUNTS") e purché sussistano i requisiti di legge, la Fondazione inserirà automaticamente nella propria denominazione sociale l'acronimo ETS, senza dover procedere ad una modifica del presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"). In tal caso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere sempre usato l'acronimo "ETS" e dovrà indicare gli estremi di iscrizione nel RUNTS in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è disciplinata dallo Statuto, dal Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi, "CTS"), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione ha durata illimitata, e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Marche.

Articolo 2
Sede - Delegazioni e uffici

La Fondazione ha la sua sede legale a Senigallia (AN), via Monti n. 33.

La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione in particolare si propone di svolgere in via esclusiva o principale, nell'ambito della Regione Marche le seguenti attività di interesse generale:

I) assistenza sociale e sanitaria, interventi e prestazioni sociali e sanitarie;

II) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

III) sostegno all'educazione, all'istruzione e alla formazione scolastica ed extra-scolastica;

IV) organizzazione e gestione di attività culturali, religiose, artistiche o ricreative d'interesse sociale.

In particolare la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

a) istituire e gestire centri assistenziali, di accoglienza ed educativi per minori ed anziani in difficoltà (case alloggio, case famiglia, case protette, comunità, centri sociali polivalenti, assistenza domiciliare, case di riposo);

b) assistenza e ogni altra forma di intervento socio-sanitario a favore dei minori, portatori di handicap, disadattati psico-sociali di qualunque età;

c) prestazioni assistenziali ed educative a sostegno delle famiglie in stato di bisogno;

d) servizio di sostegno alla famiglia per il recupero della dispersione scolastica e per il sostegno scolastico primario;

e) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;

f) sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

g) sostenere e sviluppare attività per la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo;

h) sostenere e sviluppare attività di educazione e socializzazione culturale e del tempo libero dei giovani, dei portatori di handicap, ed in particolare lo studio della musica (organo e pianoforte), attraverso l'organizzazione di parchi giochi, di ludoteche, di biblioteche, di attività sportive e teatrali, di iniziative musicali, e di gestione di laboratori di tecniche espressive;

i) diffondere la cultura sociale cristiana a sostegno dei valori morali, spirituali e religiosi;

j) sostenere e sviluppare le vocazioni religiose cattoliche; k) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per finalità di solidarietà sociale verso persone od enti in situazione di svantaggio;

l) erogare premi e borse di studio;

m) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti.

Articolo 4
Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e comunque svolgere tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5
Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione sensi di legge.

Articolo 6
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla . stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del CTS s.m.i. nonché, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione/oo) il bilancio sociale, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del CTS s.m.i. Il bilancio economico di programmazione e di previsione, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, devono essere trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo.

È compito del Consiglio di Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito della gestione annuale e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Fondazioni o enti che per legge, Statuto o regolamento perseguono finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 9
Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente;

- il Direttore Generale;

- il Comitato Tecnico Scientifico;

- l'Organo di Controllo (con funzione di Revisore Legale in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, CTS s.m.i.).

Articolo 10
Consiglio di Amministrazione

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a. essere di religione cattolica;

b. non avere liti pendenti con la Fondazione.

Non possono essere nominati alla carica di consigliere, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente, nella persona individuata ai sensi del successivo articolo 13;

- dal Vice-Presidente, nella persona individuata ai sensi del successivo articolo 13;

- da Monsignor Giuseppe Bartera Sebastianelli, nato a Co rinaldo (AN) il 21 febbraio 1946, sua vita natural durante e, successivamente, da un membro designato dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Senigallia;

- da Monsignor Giancarlo Cicetti, nato a Ripe (AN) il 06 febbraio 1949, sua vita natural durante;

- dal signor Lorenzo Uccellini, nato a Pesaro il 2.12.1968 (C.F. CCL LNZ 68T02G479W), sua vita natural durante;

- dalla dottoressa Eliana Monica Lulani, nata a Losanna (Svizzera) il 18.09.1973 (C.F. LLN LMN 73P58Z133D), sua vita natural durante;

- da un membro designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Senigallia (AN);

- da un membro designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Belvedere Ostrense (AN);

- da un membro designato dai discendenti in linea retta del Fondatore Leopoldo Uccellini, privilegiando soggetti laici, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità, in possesso di competenze di tipo giuridico, amministrativo e sociale ed individuati, preferibilmente, fra gli appartenenti al mondo del volontariato. Nel caso in cui detti discendenti non provvedessero alla designazione entro 60 giorni dall'invito loro rivolto dagli organi della Fondazione o, qualora i discendenti siano più di uno, non si raggiunga l'accordo su un unico nominativo da designare entro il medesimo termine di cui sopra, ovvero il designato non dovesse accettare, ovvero ancora non vi fossero discendenti diretti del Fondatore Leopoldo Uccellini, il soggetto verrà nominato dal Direttore pro tempore del reparto di Pediatria dell'Ospedale Principi di Piemonte di Senigallia individuandolo fra soggetti di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità, in possesso di competenze di tipo giuridico, sanitario e sociale ed individuati, preferibilmente, fra gli appartenenti al mondo del volontariato.

- Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché le loro limitazioni al potere di rappresentanza.

Alla morte o decadenza, per qualunque motivo, di uno o più dei membri nominati a vita (eccezion fatta per Monsignor Giuseppe Bartera Sebastianelli, per il quale valgono le previsioni del precedente secondo comma) non si procederà ad alcuna sostituzione e il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ridotto in pari misura.

Fatta eccezione per i membri nominati a vita, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati dopo la scadenza del secondo mandato, purché siano trascorsi tre esercizi dalla cessazione dello stesso.

Il membro del Consiglio di Amministrazione (ivi compresi i membri nominati a vita) che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, salvo . che si tratti di membri nominati a vita (eccezion fatta per Monsignor Giuseppe Bartera Sebastianelli), i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, a reintegrare il Consiglio di Amministrazione con altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri decaduti o cessati dall'incarico rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione a norma del comma precedente. In caso di morte di un Consigliere diverso da quelli nominati a vita (eccezion fatta per Monsignor Giuseppe Bartera Sebastianelli), il Consiglio di Amministrazione opera in numero ridotto fino alla sua reintegrazione a norma del comma precedente.

Articolo 11
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme di legge e del presente statuto, il Consiglio:

a) redige il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, secondo le disposizioni del presente Statuto, del CTS s.m.i. e delle leggi vigenti;

b) approva il regolamento;

c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;

d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;

f) delibera sulle vendite degli immobili e dei mobili e comunque di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

g) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;

h) predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;

i) delibera sulla costituzione di Commissioni di esperti fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa predeterminazione del loro numero;

j) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

k) nomina il segretario e ne fissa il trattamento giuridico ed economico;

l) nomina ai sensi del successivo art. 13 il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

m) nomina e revoca ai sensi del successivo art. 13 il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

n) nomina e revoca ai sensi del successivo art. 16, l'Organo di Controllo e Revisore Unico;

o) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

p) delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione nei modi di legge;

q) delibera, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti in carica, lo scioglimento della Fondazione al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 18;

r) nomina il Direttore Generale e ne fissa il trattamento giuridico ed economico;

s) nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), g), h) ed i), al Presidente.

I singoli membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente e, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13, il Vice Presidente, sono privi di qualsivoglia potere di rappresentanza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione designa, in rappresentanza della "FONDAZIONE DOTTOR LEOPOLDO UCCELLINI CAVALIERE DI GRAN CROCE", un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "OPERA PIA VERRI BERNABUCCI - UCCELLINI AMURRI", scelto tra i propri Consiglieri, in ossequio a quanto previsto dallo statuto del detto Ente.

Articolo 12
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può essere effettuata per telefax o telegramma o posta elettronica entro il giorno precedente. La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno per l'esame e la redazione del bilancio economico di programmazione e di previsione, del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora di una seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima.

Il Consiglio può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto stabilito alle lettere p) e q) dell'articolo precedente, delibera validamente quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Ai fini di stabilire i quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente. In caso d'assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta da uno dei Consiglieri nominato all'uopo dal Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 13
Presidente e Vice-Presidente della Fondazione

II Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il sig. Lorenzo Uccellini, figlio del Fondatore Uccellini Cavaliere di Gran Croce Dottor Leopoldo, è Presidente sua vita natural durante della Fondazione. Il Presidente successivo al sig. Lorenzo Uccellini sarà designato da quest'ultimo e dovrà essere un discendente in linea retta del Fondatore Leopoldo Uccellini. Ogni successivo Presidente nominerà il suo successore, che dovrà sempre essere discendente in linea retta del Fondatore Leopoldo Uccellini. Nel caso in cui il sig. Lorenzo Uccellini o i suoi discendenti non provvedessero alla designazione, ovvero il designato non dovesse . accettare, ovvero ancora non vi fossero discendenti diretti del Fondatore Leopoldo Uccellini, il Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione individuandolo prioritariamente fra i discendenti in linea retta del Fondatore Leopoldo Uccellini e, in mancanza, fra soggetti di riconosciuto prestigio che si siano distinti per opere di bene o particolari meriti in campo scientifico, culturale, giuridico, imprenditoriale o religioso.

La dottoressa Eliana Monica Lulani, nata a Losanna (Svizzera) il 18.09.1973, è Vice-Presidente della Fondazione sua vita natural durante. Successivamente il Vice-Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i suoi membri. Il Vice-Presidente così nominato rimane in carica fino a revoca o fino al termine del mandato di consigliere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.------ Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Articolo 14
Direttore Generale

II Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, stabilisce i suoi poteri e determina la durata dell'incarico. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti stabiliti all' art. 10 del presente Statuto per la nomina dei Consiglieri. Il Direttore Generale è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente

- partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio dì Amministrazione.

Articolo 15
Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche, di religione cattolica, e le persone giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico- consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire le attività di rilevante importanza.

I membri durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Articolo 16
Organo di Controllo e Revisore Unico

L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra soggetti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Sindaco Unico resta in carica 5 (cinque) esercizi e può essere riconfermato.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, ai sensi di legge. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, si applica quanto previsto nell'art. 31 del CTS, ai sensi di legge.

Articolo 17
Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico;

- registro dei volontari, qualora si avvalga dell'opera di volontari.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Articolo 18
Scioglimento

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo;

- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti), che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, del CTS, sentito il parere dei discendenti in linea retta dei Fondatori, od in mancanza di questi, sentito il parere del Vescovo Diocesano di Senigallia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, del CTS e s.m.i., e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 20
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo e potranno essere successivamente integrati.

Firmato: Lorenzo Uccellini - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).

 

Via Monti, 33
60019 Senigallia - AN
C.F. 91027660421
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